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Art. 17 Immunità relativa: definizione e competenze 19
1 Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per un reato direttamente connesso con la sua condizione o attività ufficiale, se non con l’autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente. 2 Se sembra giustificato dalle circostanze del caso, le commissioni competenti possono affidare alle autorità penali della Confederazione il perseguimento e il giudizio di un reato sottostante alla giurisdizione cantonale. 3 L’Assemblea federale plenaria può eleggere un procuratore generale straordinario della Confederazione. 3bis Di comune intesa, i presidenti delle commissioni competenti possono rinviare all’autorità di perseguimento penale, perché le completi, le richieste di soppressione dell’immunità non sufficientemente motivate.20 4 Le richieste manifestamente infondate possono essere direttamente liquidate, di comune intesa, dai presidenti delle commissioni competenti. Questi ne informano previamente le commissioni. Se la maggioranza di una commissione chiede che si deliberi sulla richiesta, la stessa è trattata secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 17a.21 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 64976537). 20 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). |