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Art. 24 Partecipazione alla politica estera
1 L’Assemblea federale segue l’evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera. 2 Approva la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente in virtù degli articoli 7a e 7bbis della legge del 21 marzo 199733 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.34 3 Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l’Assemblea federale l’approva mediante decreto federale. In caso contrario l’approva mediante decreto federale semplice.35 4 Collabora nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri. 34 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 201829294491). 35 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 201829294491). |
