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Art. 37 Conferenza di coordinamento
1 L’Ufficio del Consiglio nazionale e l’Ufficio del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento. 2 La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:
3 Il Consiglio federale può partecipare alle sedute con voto consultivo. 4 Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l’approvazione degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. L’elezione secondo il capoverso 2 lettera d avviene a maggioranza assoluta dei membri votanti. 5 …48 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 201160496085). 47 Abrogata dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), con effetto dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433). 48 Abrogato dal n. I della LF del 15 giu. 2018, con effetto dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). |