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Art. 39 Ufficio dell’Assemblea federale plenaria
1 L’Ufficio dell’Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due Camere. 2 Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati. 3 L’Ufficio prepara le sedute dell’Assemblea federale plenaria. 4 Può istituire commissioni dell’Assemblea federale plenaria. Queste commissioni constano di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati. |