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Art. 47a Classificazione dei verbali e degli altri documenti 62
1 I verbali e gli altri documenti delle commissioni devono essere classificati; fanno eccezione i documenti già accessibili al pubblico prima della consegna alla commissione. 2 Le commissioni possono declassificare e rendere accessibili al pubblico i propri documenti, ad eccezione dei verbali delle sedute. Le modalità di accesso ai documenti sono stabilite in un’ordinanza dell’Assemblea federale. 62 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). |