|
Art. 5 Informazione
1 Le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano. 2 Le trasmissioni sonore o video dalle sale di seduta nonché l’accreditamento di operatori dei media sono disciplinati da un’ordinanza dell’Assemblea federale o dai regolamenti delle Camere. |