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Art. 6 Diritti procedurali
1 I membri dell’Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature. 2 Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a questioni procedurali. 3 Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle Camere. 4 Se un’iniziativa, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata soltanto se l’autore ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha proposto la reiezione dell’intervento.7 7 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 201160496085). |