Art. 64 Compiti dei Servizi del Parlamento
1 I Servizi del Parlamento coadiuvano l’Assemblea federale nell’adempimento dei suoi compiti. 2 Essi: - a.
- pianificano e organizzano le sessioni e le sedute delle commissioni;
- b.
- sbrigano i lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione delle decisioni e dei dibattiti delle Camere, dell’Assemblea federale plenaria e delle commissioni;
- c.
- gestiscono un centro di documentazione e offrono servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell’informazione;
- cbis.76
- gestiscono sistemi d’informazione per valutare i dati ai fini dell’adempimento dei compiti dell’Assemblea federale, dei suoi organi e dei parlamentari; il trattamento dei dati può riguardare anche dati personali degni di particolare protezione; un’ordinanza dell’Assemblea federale stabilisce le fonti utilizzate a tale scopo e disciplina le autorizzazioni d’accesso e la comunicazione di tali dati;
- d.
- prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle Camere e alle commissioni, in questioni tecniche e procedurali;
- e.
- informano l’opinione pubblica sull’Assemblea federale e sulle sue attività;
- f.
- coadiuvano l’Assemblea federale nella cura delle sue relazioni internazionali;
- g.
- fatte salve le competenze degli organi delle Camere, sbrigano tutti gli altri compiti dell’amministrazione parlamentare.
76 Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Offerte d’informazione e di documentazione del Parlamento al passo con i tempi), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3547; FF 2017 58855897).
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