|
Art. 65 Direzione dei Servizi del Parlamento
1 I Servizi del Parlamento sottostanno alla vigilanza della Delegazione amministrativa. 2 Sono diretti dal segretario generale dell’Assemblea federale. 3 Quando operano per organi dell’Assemblea federale, le unità amministrative dei Servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi. |