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Art. 7 Diritti d’informazione
1 I parlamentari hanno il diritto di essere informati dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, sempre che sia necessario per l’esercizio del mandato parlamentare. 2 Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni:
3 Se tra un parlamentare e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, il parlamentare può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare tra il parlamentare e il Consiglio federale. 4 La presidenza della Camera decide definitivamente nel caso in cui tra un parlamentare e il Consiglio federale sia controverso se le informazioni richieste siano necessarie per l’esercizio del mandato parlamentare. 5 Qualora ritenga che un parlamentare non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza della Camera sia riuscita infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire al parlamentare la consultazione dei documenti, può presentargli un rapporto. 6 Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale. 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d’informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 16831705). |