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Art. 76 Proposte
1 Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione incaricata dell’esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un’iniziativa o un intervento parlamentare. 1bis Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta soltanto se mediante lo stesso:
2 Di norma, le proposte concernenti la procedura (mozioni d’ordine) devono essere trattate immediatamente. 3 Mediante mozione d’ordine si può chiedere di rivenire su una decisione fintanto che una Camera non abbia concluso le deliberazioni su un oggetto.81 3bis Una mozione d’ordine non può chiedere di rivenire sulla decisione di entrata in materia.82 3ter Una mozione d’ordine che chiede di ripetere la votazione con cui la Camera conclude la deliberazione su un oggetto può essere presentata soltanto immediatamente dopo tale votazione.83 4 Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza. 80 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 201160496085). 81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 82 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 83 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). |