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Art. 92 Procedura decisionale nella conferenza di conciliazione
1 La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri di ognuna delle delegazioni. Il quorum deve essere espressamente accertato. 2 La conferenza di conciliazione decide a maggioranza dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide. 3 La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. |