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Art. 94a Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura, di piano finanziario e di valori di pianificazione nel preventivo 9394
1 Per il decreto federale sul programma di legislatura si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere. 2 Per il decreto federale sul programma di legislatura, il decreto federale sul piano finanziario e il decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza.95 Su ogni proposta si vota separatamente.96 3 Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata. 93 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 200617151735). 94 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 15 mar. 2024 (Esame preliminare del preventivo), in vigore dal 9 set. 2024 (RU 2024 450; FF 20232157, 2159). 95 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 15 mar. 2024 (Esame preliminare del preventivo), in vigore dal 9 set. 2024 (RU 2024 450; FF 20232157, 2159). 96 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). |