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Art. 97 Messaggio e disegno di decreto del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale:
2 Se il Consiglio federale decide di elaborare un disegno di decreto federale concernente un controprogetto oppure un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa popolare, il termine è prorogato a diciotto mesi.99 3 Se il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale il messaggio con il disegno di decreto federale entro il termine, una commissione competente può elaborare il necessario progetto di atto legislativo.100 99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 58075873). |