Legge federale
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Art. 15 Procedura
1 La Confederazione concede sussidi a condizione che il finanziamento residuo sia garantito. 2 L’ammontare del sussidio è fissato tenendo conto dei vantaggi finanziari che potrebbero derivare dall’esecuzione delle misure di protezione. 3 Se riduce l’importo dei sussidi all’atto della loro assegnazione, rifiuta i sussidi o ne riduce l’importo al momento della revisione della liquidazione finale, l’UFPP motiva la sua decisione. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notifica. 4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi nonché le modalità di versamento. |