Legge federale
|
Art. 7 Protezione speciale
1 Per un bene culturale d’importanza nazionale il Consiglio federale può, in collaborazione con il Cantone interessato, presentare all’UNESCO una domanda per l’ottenimento della protezione speciale secondo gli articoli 8–11 della Convenzione. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda. |