1 Sono computati come reddito:
- a.45
- due terzi dei proventi in denaro o in natura dell’esercizio di un’attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell’attività lucrativa è computato in ragione dell’80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, è computato interamente;
- b.46
- i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
- c.47
- un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
- d.
- le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell’AVS e dell’AI;
- e.
- le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
- f.
- gli assegni familiari;
- g.48
- ...
- h.
- le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;
- i.49
- la riduzione dei premi accordata per il periodo per il quale sono state versate retroattivamente prestazioni complementari.
1bis In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione quale sostanza soltanto il valore dell’immobile eccedente 300 000 franchi se:
- a.
- uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale; o
- b.
- una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare e abita in un immobile del quale lei stessa o il suo coniuge sono proprietari.50
2 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare il consumo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo al massimo a un quinto.51
3 Non sono computati:
- a.
- le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328–330 del Codice civile52;
- b.
- le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale;
- c.
- le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
- d.
- gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
- e.
- le borse di studio e altri aiuti all’istruzione;
- f.53
- i contributi per l’assistenza versati dall’AVS o dall’AI;
- g.54
- i contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal55.
4 Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.
45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
48 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
49 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
50 Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (RU 2009 3517; FF 20051839). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
52 RS 210
53 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
54 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
55 RS 832.10