Legge federale
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Art. 11a Rinuncia a proventi e parti di sostanza 56
1 Se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall’articolo 11 capoverso 1 lettera a. 2 Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l’avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta. 3 È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell’AVS o a una rendita dell’AI, all’anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi all’anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi. 4 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita. 56 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. BGE
146 V 306 (9C_688/2019) from 30. Juni 2020
Regeste: Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG; anrechenbare Einnahmen bei Verschwendung des Vermögens. Auch wenn Ergänzungsleistungen ein gewisser sozialhilferechtlicher Charakter beigemessen wird, bleiben sie Sozialversicherungsleistungen. Bestätigung der Rechtsprechung, wonach trotz einer selbstverschuldeten Bedürftigkeit ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen entstehen kann (E. 2.6.2). |