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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 11aRinuncia a proventi e parti di sostanza 56
1 Se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall’articolo 11 capoverso 1 lettera a.
2 Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l’avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
3 È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell’AVS o a una rendita dell’AI, all’anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi all’anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
4 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita.
56 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.