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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 18Utilizzazione
1 I sussidi sono impiegati per:
a.
prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi;
b.
prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno;
c.
il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi a favore di persone anziane, invalide, vedove o orfane.
2 Alle persone durevolmente a carico dell’aiuto sociale non possono essere assegnate prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a e b.
3 Le istituzioni di utilità pubblica definiscono i principi dell’utilizzazione dei sussidi.
4 Il Consiglio federale può:
a.
emanare disposizioni completive sull’utilizzazione dei sussidi;
b.
prevedere un ordinamento particolare, in casi di rigore, a favore degli invalidi bisognosi che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell’AI;
c.
delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.