Legge federale
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Art. 21a Versamento dell’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 74
1 In deroga all’articolo 20 LPGA75, l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d è versato direttamente all’assicuratore-malattie. 2 Se la prestazione complementare annua è inferiore all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’importo della prestazione complementare annua è versato all’assicuratore-malattie. 3 In deroga all’articolo 20 LPGA, l’importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a può essere ceduto e versato direttamente al fornitore delle prestazioni. 74 Introdotto dal n. II della LF del 19 mar. 2010 (RU 2011 3523; FF 2009 57575771). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). 75 RS 830.1 |