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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 28Vigilanza della Confederazione
1 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. Allo scopo di garantire un’esecuzione uniforme, può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni ai servizi che ne sono incaricati.
2 I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono ai servizi designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti di cui necessitano nell’esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto e i conti annuali, con i dati statistici richiesti.