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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 17Sussidi
1 La Confederazione versa annualmente:
a.
un sussidio massimo di 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;
b.
un sussidio massimo di 14,5 milioni di franchi all’Associazione svizzera Pro Infirmis;
c.
un sussidio massimo di 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.
2 Nel fissare le nuove rendite conformemente all’articolo 33ter LAVS64, il Consiglio federale aumenta gli importi massimi dei sussidi di cui al capoverso 1.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi annui. Emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali e quelli cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.
4 I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell’AVS; il sussidio all’Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell’AI.