1 Le prestazioni secondo la presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.
2 Gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni seguenti:
a.
le prestazioni complementari esigibili;
b.
le prestazioni complementari esigibili versate in virtù di altre leggi relative alle assicurazioni sociali, sempreché queste leggi prevedano la possibilità della compensazione67;
c.
le prestazioni esigibili della previdenza professionale.
3 Prima di procedere alla compensazione il condono dell’obbligo di restituzione di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPGA68 è esaminato d’ufficio.
4 Se un servizio incaricato dell’esecuzione ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale o a un altro istituto di previdenza, questi ultimi non possono più liberarsi versando la prestazione all’assicurato fino a concorrenza della compensazione.
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).