1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d’attesa).15
2 Per i rifugiati e gli apolidi il termine d’attesa è di cinque anni.
3 Per gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell’AVS o dell’AI, il termine d’attesa è di:
- a.
- cinque anni, per chi ha diritto a una rendita dell’AI o vi avrebbe diritto se avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’articolo 36 capoverso 1 LAI16;
- b.
- cinque anni, per chi non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento prevista dall’articolo 21 LAVS17 e ha diritto a una rendita per superstiti dell’AVS o vi avrebbe diritto se la persona deceduta, al momento della morte, avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’articolo 29 capoverso 1 LAVS;
- c.
- cinque anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell’AVS o ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento prevista dall’articolo 21 LAVS e la cui rendita di vecchiaia subentra o subentrerebbe a una rendita per superstiti dell’AVS o a una rendita dell’AI;
- d.
- dieci anni, per chi percepisce una rendita di vecchiaia dell’AVS o ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento prevista dall’articolo 21 LAVS e la cui rendita di vecchiaia non subentra o non subentrerebbe né a una rendita per superstiti dell’AVS né a una rendita dell’AI.18
4 Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d’attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2.19
5 Se uno straniero soggiorna all’estero ininterrottamente per oltre tre mesi o per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile, con il rientro in Svizzera comincia a decorrere un nuovo termine d’attesa.20
6 Il Consiglio federale stabilisce i casi eccezionali in cui un soggiorno all’estero della durata di un anno al massimo non determina l’interruzione del termine d’attesa.21
15 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
16 RS 831.20
17 RS 831.10
18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20114745; FF 2011497).
20 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
21 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).