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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 8Rifiuto della prestazione complementare
Le prestazioni complementari sono rifiutate definitivamente o temporaneamente se una rendita è stata negata sulla base dell’articolo 21 capoversi 1 o 2 LPGA22.