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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Art. 12Inizio e fine del diritto a una prestazione complementare annua
1 Il diritto a una prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
2 Se la domanda è presentata entro sei mesi dall’ammissione in un istituto o in ospedale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l’ammissione in istituto o in ospedale, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
3 Il diritto si estingue alla fine del mese in cui una delle condizioni non è più adempiuta.
4 Il Consiglio federale disciplina il pagamento di prestazioni arretrate; può abbreviare la durata fissata dall’articolo 24 capoverso 1 LPGA68.