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Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC)

Art. 12 Inizio e fine del diritto a una prestazione complementare annua

1 Il di­rit­to a una pre­sta­zio­ne com­ple­men­ta­re an­nua sor­ge il pri­mo gior­no del me­se in cui è sta­ta pre­sen­ta­ta la do­man­da, pur­ché tut­te le con­di­zio­ni le­ga­li sia­no adem­piu­te.

2 Se la do­man­da è pre­sen­ta­ta en­tro sei me­si dall’am­mis­sio­ne in un isti­tu­to o in ospe­da­le, il di­rit­to sor­ge il pri­mo gior­no del me­se in cui è av­ve­nu­ta l’am­mis­sio­ne in isti­tu­to o in ospe­da­le, pur­ché tut­te le con­di­zio­ni le­ga­li sia­no adem­piu­te.

3 Il di­rit­to si estin­gue al­la fi­ne del me­se in cui una del­le con­di­zio­ni non è più adem­piu­ta.

4 Il Con­si­glio fe­de­ra­le di­sci­pli­na il pa­ga­men­to di pre­sta­zio­ni ar­re­tra­te; può ab­bre­via­re la du­ra­ta fis­sa­ta dall’ar­ti­co­lo 24 ca­po­ver­so 1 LP­GA68.