1 Sono computati come reddito:
- a.51
- due terzi dei proventi in denaro o in natura dell’esercizio di un’attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1300 franchi per le persone sole e 1950 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell’attività lucrativa è computato in ragione dell’80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, è computato interamente;
- b.52
- i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;
- c.53
- un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
- d.
- le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell’AVS e dell’AI;
- dbis.54
- la totalità della rendita, anche se solo una percentuale di essa è differita in virtù dell’articolo 39 capoverso 1 LAVS55 oppure anticipata in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS;
- e.
- le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
- f.
- gli assegni familiari;
- g.56
- ...
- h.
- le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia;
- i.57
- la riduzione dei premi accordata per il periodo per il quale sono state versate retroattivamente prestazioni complementari.
1bis In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione quale sostanza soltanto il valore dell’immobile eccedente 300 000 franchi se:
- a.
- uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale; o
- b.
- una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare e abita in un immobile del quale lei stessa o il suo coniuge sono proprietari.58
1ter Chi anticipa la riscossione di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS e nel contempo ha diritto a prestazioni dell’AI secondo gli articoli 10 e 22 LAI59 non è considerato beneficiario di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.60
2 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare il consumo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo al massimo a un quinto.61
3 Non sono computati:
- a.
- le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328–330 del Codice civile62;
- b.
- le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale;
- c.
- le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
- d.
- gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
- e.
- le borse di studio e altri aiuti all’istruzione;
- f.63
- i contributi per l’assistenza versati dall’AVS o dall’AI;
- g.64
- i contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie alle cure dispensate in un istituto, se nella tassa giornaliera non sono presi in considerazione i costi delle cure ai sensi della LAMal65;
- h.66
- il supplemento di rendita secondo l’articolo 34bis LAVS.
4 Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC) (RU 2020585; FF 20166705). Importi adeguati dall’art. 1 dell’O del 28 ago. 2024 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 468).
52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
54 Introdotta dall’all. n. 3 cpv. 1 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
55 RS 831.10
56 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
57 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
58 Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (RU 2009 3517; FF 20051839). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
59 RS 831.20
60 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
62 RS 210
63 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
64 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
65 RS 832.10
66 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).