Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC)

Art. 15 Termine per esercitare il diritto al rimborso

Le spe­se di ma­lat­tia e d’in­va­li­di­tà so­no rim­bor­sa­te se:

a.
il rim­bor­so è fat­to va­le­re en­tro quin­di­ci me­si dal­la fat­tu­ra­zio­ne; e
b.
le spe­se so­no in­sor­te in un pe­rio­do in cui il ri­chie­den­te adem­pi­va le con­di­zio­ni di cui agli ar­ti­co­li 4–6.