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Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC)
Art. 15
Termine per esercitare il diritto al rimborso
Le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsate se:
a.
il rimborso è fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e
b.
le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli articoli 4–6.