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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Art. 16aEntità della restituzione
1 Le prestazioni percepite legalmente in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 devono essere restituite dall’eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l’importo di 40 000 franchi.
2 Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione nasce soltanto dal decesso del secondo coniuge, sempre che le condizioni di cui al capoverso 1 siano ancora adempiute.