Legge federale
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Art. 23 Revisione
1 Gli uffici che fissano e versano le prestazioni complementari devono essere sottoposti a revisione almeno una volta all’anno. La revisione deve estendersi al rispetto delle prescrizioni legali, alla contabilità, al conto annuale e alla gestione.87 2 La revisione di una cassa di compensazione che fissa e versa le prestazioni complementari compete all’ufficio di revisione competente in virtù dell’articolo 68 LAVS88. 3 Il Cantone designa l’ufficio di revisione incaricato di svolgere la revisione di altri organi d’esecuzione. Può delegare questo compito a un ufficio di revisione autorizzato ad eseguire la revisione delle casse di compensazione o a un ufficio di controllo cantonale idoneo. 4 L’articolo 72b lettera e LAVS si applica per analogia.89 87 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). 89 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |