Legge federale
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Art. 28 Vigilanza della Confederazione 101
1 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge. 2 Alla vigilanza si applicano per analogia gli articoli 72, 72a e 72b lettere a–c e i LAVS102. 101 Nuovo testo del giusta l’all. n. 4 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). |