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Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Art. 34Disposizione transitoria
Finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l’articolo 14 capoverso 1, gli articoli 3–18 dell’ordinanza del 29 dicembre 1997116 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementarinella versione in vigore il 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006117 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.