1 L’importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
- a.
- la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell’aiuto sociale;
- b.
- il 60 per cento dell’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d.29
1bis Finché non adempiono il termine d’attesa secondo l’articolo 5 capoverso 1, gli stranieri di cui all’articolo 5 capoverso 3 hanno diritto a una prestazione complementare annua non eccedente l’importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.30
2 Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto a una rendita e vivono nella stessa economia domestica.
3 Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge in base ai principi seguenti:
- a.
- le spese riconosciute sono imputate al coniuge al quale si riferiscono; la spesa che concerne entrambi i coniugi è imputata per metà a ognuno di essi;
- b.
- di norma, i redditi computabili sono divisi a metà, eccezion fatta per il consumo della sostanza; il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per i redditi che riguardano soltanto uno dei coniugi;
- c.
- la sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi; se uno o entrambi i coniugi sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione a uno di essi, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale, tre quarti della sostanza sono attribuiti a quest’ultimo e un quarto al coniuge che vive a casa.31
4 Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.
5 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;
- b.
- la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;
- c.
- il conteggio dei proventi di un’attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni;
- cbis.32
- il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta;
- d.
- i redditi e le spese determinanti nel tempo;
- e.
- l’importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall’usufruttuario;
- f.
- l’importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario;
- g.
- il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale del 18 marzo 199433 sull’assicurazione malattie (LAMal);
- h.
- la nozione di istituto ai sensi della presente legge.
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
30 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
32 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).
33 RS 832.10