1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
a.
100 000 franchi per le persone sole;
b.
200 000 franchi per le coppie sposate;
c.
50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
2 Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4 Se adegua le prestazioni di cui all’articolo 19, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al capoverso 1.
34 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705).