Legge federale
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Art. 21 Organizzazione e procedura
1 La determinazione e il versamento delle prestazioni complementari competono al Cantone di domicilio del beneficiario.81 1bis Il Cantone di domicilio resta competente se il beneficiario è ricoverato in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura di un altro Cantone oppure se, per decisione di un’autorità, una persona maggiorenne è collocata a fini assistenziali in una famiglia in un altro Cantone.82 1ter Il Cantone di domicilio è competente anche se il diritto alle prestazioni complementari è nato solo dopo il ricovero in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura o dopo il collocamento a fini assistenziali.83 1quater Se una persona trasferisce il proprio domicilio nel luogo di ubicazione dell’istituto o della struttura, è competente il Cantone in cui essa era domiciliata prima del ricovero nell’istituto o nella struttura.84 1quinquies Se una persona proveniente dall’estero è direttamente ricoverata in un istituto, in un ospedale o in un’altra struttura in Svizzera, è competente il Cantone in cui essa stabilisce il proprio domicilio.85 2 I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere le domande e di determinare e versare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione, ma non alle autorità d’assistenza sociale. 3 I Cantoni informano adeguatamente i potenziali beneficiari. 4 Il versamento della prestazione complementare può essere effettuato insieme con la rendita dell’AVS o dell’AI. 81 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). 82 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). 83 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). 84 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). 85 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019 (Riforma della PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020585; FF 20166705). |
