Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 11Omologazione di prodotti fitosanitari
1 Il prodotto fitosanitario è omologato se nell’impiego previsto non ha segnatamente effetti collaterali inammissibili sulla salute umana o di animali da reddito o domestici.
2 La legislazione sull’agricoltura stabilisce i tipi e le procedure di omologazione, nonché le eccezioni dall’obbligo d’omologazione di prodotti fitosanitari. Nell’emanare le pertinenti disposizioni d’esecuzione il Consiglio federale tiene conto della protezione della salute ai sensi della presente legge.