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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 18Notifiche relative a sostanze e preparati
1 Per le sostanze e i preparati pericolosi che non sottostanno all’obbligo di notifica o d’omologazione e immessi sul mercato il fabbricante notifica all’organo di notifica:
a.
nome e indirizzo del fabbricante;
b.
le indicazioni essenziali per l’identificazione del prodotto;
c.
la classificazione e la caratterizzazione;
d.
le sostanze rilevanti per la classificazione.
2 Per determinate sostanze e preparati il Consiglio federale può rinunciare del tutto o parzialmente all’obbligo di notifica, in particolare se:
a.
considerate le loro proprietà pericolose o il loro previsto impiego non è necessario fornire indicazioni per la determinazione dei rischi e per la loro prevenzione;
b.
sono destinati esclusivamente ad utenti per scopi professionali o commerciali; oppure
c.
sono forniti in piccole quantità ad una cerchia limitata di utenti.
3 Sempre che importante per la determinazione dei rischi e la loro prevenzione, il Consiglio federale può:
a.
prescrivere per determinate sostanze e preparati la notifica di indicazioni supplementari, segnatamente concernenti la loro composizione;
b.
estendere l’obbligo di notifica a preparati non pericolosi, contenenti sostanze pericolose.