Legge federale
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Art. 20 Pubblicità
1 La pubblicità e l’offerta di sostanze e preparati pericolosi nonché di preparati che contengono sostanze pericolose non deve indurre in errore circa la loro pericolosità o provocare un’utilizzazione inadeguata. Nel caso di prodotti biocidi non è lecito fornire indicazioni fallaci sulla loro efficacia. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul modo in cui occorre segnalare la pericolosità nella pubblicità e nell’offerta. |