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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 20Pubblicità
1 La pubblicità e l’offerta di sostanze e preparati pericolosi nonché di preparati che contengono sostanze pericolose non deve indurre in errore circa la loro pericolosità o provocare un’utilizzazione inadeguata. Nel caso di prodotti biocidi non è lecito fornire indicazioni fallaci sulla loro efficacia.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul modo in cui occorre segnalare la pericolosità nella pubblicità e nell’offerta.