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Legge federale
sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
(Legge sui prodotti chimici, LPChim)

del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)

Art. 36 Delega di compiti esecutivi

Il Con­si­glio fe­de­ra­le può de­le­ga­re com­pi­ti ese­cu­ti­vi ad or­ga­niz­za­zio­ni e per­so­ne di di­rit­to pub­bli­co o pri­va­to.