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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 41Clausola di salvaguardia
Qualora l’organo di notifica abbia buoni motivi di ritenere che sostanze o preparati, pur essendo conformi alle prescrizioni della presente legge, presentino un pericolo per la salute in particolare poiché la loro classificazione, il loro imballaggio o la loro caratterizzazione non sono più adeguati può, dopo aver sentito il fabbricante, riclassificarli provvisoriamente, proibirne temporaneamente l’immissione sul mercato oppure vincolare quest’ultima a condizioni particolari. In questi casi occorre adottare immediatamente le misure necessarie per adeguare le prescrizioni.