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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 44Confidenzialità delle indicazioni
1 Tutte le indicazioni per le quali sussiste un interesse degno di protezione devono essere trattate in modo confidenziale. È segnatamente considerato degno di protezione l’interesse del fabbricante a tutelare i suoi segreti di fabbricazione e di affari.
2 Il Consiglio federale stabilisce per quali indicazioni la tutela del segreto non può essere invocata come interesse degno di protezione.