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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 45Scambio di dati tra autorità d’esecuzione
1 Se diversi servizi federali sono coinvolti nell’esecuzione della presente legge, essi provvedono a scambiarsi i dati, sempre che necessario per l’esecuzione dei loro compiti.
2 Il Consiglio federale può prevedere lo scambio di dati con altre autorità o organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge.
3 I servizi federali trasmettono alle competenti autorità d’esecuzione cantonali i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti esecutivi.
4 Le autorità d’esecuzione cantonali comunicano ai servizi federali competenti i dati che hanno rilevato secondo la presente legge.
5 Per lo scambio dei dati possono essere installate procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale, tenendo conto di tutti gli interessi degni di protezione, stabilisce chi è autorizzato a richiamare dati, quali dati è lecito richiamare e per quali scopi.