1 È punito con la detenzione o la multa fino a 200 000 franchi il fabbricante che intenzionalmente:
- a.
- immette sul mercato sostanze o preparati per determinati impieghi di cui sa o deve sapere che mettono direttamente in pericolo la vita e la salute (art. 5 cpv. 1);
- b.
- non classifica, imballa o caratterizza correttamente sostanze o preparati (art. 5 cpv. 1), oppure non redige alcuna scheda tecnica di sicurezza oppure vi iscrive dati falsi o incompleti (art. 7);
- c.
- immette sul mercato sostanze o preparati:
- 1.
- senza notificarli (art. 6 e 13 cpv. 1),
- 2.
- prima che la notifica sia accettata o prima del termine fissato (art. 9 cpv. 2),
- 3.
- senza disporre dell’omologazione (art. 6 e 13 cpv. 1);
- d.
- occulta al servizio competente indicazioni concernenti sostanze o preparati o fornisce indicazioni errate (art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 4, 11 cpv. 2, 15 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17, 30 cpv. 3 e 42 cpv. 2);
- e.
- viola prescrizioni relative a sostanze (art. 19 cpv. 2 lett. a–c, e, g);
- f.
- contravviene a misure ordinate in applicazione della clausola di salvaguardia (art. 41).
2 Qualora da delitti di cui al capoverso 1 risulti un grave pericolo per gli esseri umani la pena è la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 500 000 franchi.
3 È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente:
- a.
- immette sul mercato sostanze o preparati pericolosi senza informare conformemente alle prescrizioni l’acquirente in merito alle loro proprietà o alle misure preventive e di protezione oppure senza fornirgli una scheda tecnica di sicurezza (art. 7);
- b.
- viola l’obbligo di diligenza nell’utilizzare sostanze o preparati pericolosi mettendo consapevolmente in pericolo la vita o la salute di altre persone (art. 8, 21, 23 e 25 cpv. 1);
- c.
- viola l’obbligo di domanda cautelativa (art. 12);
- d.
- viola prescrizioni relative a sostanze (art. 19 cpv. 2 lett. a e c);
- e.
- contravviene a prescrizioni concernenti l’esportazione (art. 19 cpv. 2 lett. d);
- f.
- utilizza senza autorizzazione sostanze o preparati pericolosi (art. 24 cpv. 1);
- g.
- consegna a persone non autorizzate sostanze o preparati pericolosi (art. 19 cpv. 2 lett. a e art. 24 cpv. 1);
- h.
- viola l’obbligo del segreto (art. 30 cpv. 4, 43 e 44);
- i.
- contravviene a misure ordinate in applicazione della clausola di salvaguardia (art. 41).
4 Qualora da un delitto di cui al capoverso 3 risulti un grave pericolo per esseri umani la pena è la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 100 000 franchi.
5 Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è la detenzione fino ad un anno o la multa fino a 100 000 franchi per i delitti di cui al capoverso 1, oppure la detenzione fino a sei mesi o la multa per i delitti di cui al capoverso 3.