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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 5Controllo autonomo
1 Il fabbricante che immette sul mercato sostanze o preparati deve provvedere affinché questi non mettano in pericolo la vita e la salute. Deve segnatamente:
a.
valutare e classificare le sostanze e i preparati a seconda delle loro proprietà;
b.
imballarli e caratterizzarli conformemente alla loro pericolosità.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il tipo, l’estensione e la verifica del controllo autonomo. Stabilisce in particolare:
a.
i metodi di esame, i principi delle Buone prassi di laboratorio (BPL) nonché i criteri per valutare e classificare le sostanze e i preparati;
b.
le prescrizioni in materia di imballaggio e caratterizzazione.