Legge federale
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Art. 50 Contravvenzioni
1 È punito con l’arresto o la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:
2 Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è la multa. 3 Sempre che non sia stato commesso un reato di cui al capoverso 1 o all’articolo 49, per infrazioni di sue prescrizioni esecutive il Consiglio federale può comminare l’arresto o la multa fino a 20 000 franchi se il reato è intenzionale e la multa se il colpevole ha agito per negligenza. 4 Il tentativo e la complicità sono punibili. 5 In casi di esigua gravità si può rinunciare al perseguimento penale e ad infliggere una pena. 6 La contravvenzione si prescrive in due anni, la pena per una contravvenzione in cinque. |