contravviene ad una decisione a lui destinata con menzione della comminatoria prevista in questo articolo.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è la multa.
3 Sempre che non sia stato commesso un reato di cui al capoverso 1 o all’articolo 49, per infrazioni di sue prescrizioni esecutive il Consiglio federale può comminare l’arresto o la multa fino a 20 000 franchi se il reato è intenzionale e la multa se il colpevole ha agito per negligenza.
4 Il tentativo e la complicità sono punibili.
5 In casi di esigua gravità si può rinunciare al perseguimento penale e ad infliggere una pena.
6 La contravvenzione si prescrive in due anni, la pena per una contravvenzione in cinque.