Legge federale
|
Art. 52 Perseguimento penale, denuncia
1 Il perseguimento e il giudizio di reati spettano ai Cantoni. 2 Qualora vi siano sufficienti sospetti che nella sfera d’esecuzione della Confederazione sia stato commesso un reato, l’ufficio federale competente ne avvisa l’autorità cantonale; nei casi di esigua gravità si può rinunciare alla denuncia penale. |