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Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim)
del 15 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 6Immissione sul mercato
Dopo aver provveduto al controllo autonomo, il fabbricante può immettere sul mercato sostanze e preparati senza previa autorizzazione delle autorità. Sono salve le eccezioni seguenti:
a.
l’immissione sul mercato di nuove sostanze come tali o come componenti di un preparato va notificata (art. 9);
b.
l’immissione sul mercato di prodotti biocidi e di prodotti fitosanitari necessita di un’omologazione (art. 10 e 11).